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ASSISTENZA LEGALE MATRIMONIALE

Sono nulli gli accordi preventivi sull’assegno divorzile

§ Sintesi dei contenuti

Possono i coniugi mettersi d’accordo in anticipo sull’assegno divorzile, magari già al momento della separazione, stabilendo fin da subito quanto spetterà (o non spetterà) in caso di futuro divorzio? È una richiesta frequente, spesso avanzata dal coniuge economicamente più forte. La risposta della legge è netta: questi accordi sono nulli. Vediamo perché.

Il principio: i diritti matrimoniali sono indisponibili

Il fondamento del divieto è l’articolo 160 del Codice civile, secondo cui i diritti in materia matrimoniale sono indisponibili: non si può rinunciarvi né disporne con un accordo privato. L’assegno divorzile rientra tra questi diritti, perché ha una funzione di tutela del coniuge più debole che la legge considera prevalente sull’autonomia delle parti.

Per questo un accordo con cui, prima del divorzio, si stabilisce in via definitiva l’importo dell’assegno o si rinuncia ad esso, è considerato nullo e privo di effetti: non vincola il giudice e non impedisce all’ex coniuge di chiedere comunque l’assegno in sede di divorzio.

Cosa dice la Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribadito più volte questo orientamento, ad esempio con la sentenza n. 2224/2017. Il motivo è chiaro: la situazione economica dei coniugi può cambiare profondamente tra la separazione e il divorzio, e un accordo cristallizzato in anticipo rischierebbe di lasciare senza tutela proprio chi ne ha più bisogno.

Le condizioni per l’assegno divorzile, in altre parole, vanno valutate dal giudice al momento del divorzio, sulla base della situazione reale di quel momento, e non possono essere “congelate” prima.

Cosa si può fare e cosa no

È utile distinguere:

  • Non è valido rinunciare preventivamente all’assegno divorzile o fissarne l’importo in modo vincolante prima del divorzio.
  • È valido, invece, l’accordo raggiunto in sede di divorzio, quando i coniugi definiscono le condizioni economiche nell’ambito di un divorzio congiunto: lì l’accordo è attuale e sottoposto al vaglio del giudice.
  • È ammessa anche la liquidazione dell’assegno in un’unica soluzione (una tantum), ma sempre nel momento del divorzio, non prima.

Attenzione quindi alle “scritture private” firmate in fase di crisi: una rinuncia all’assegno sottoscritta prima del divorzio, per quanto messa nero su bianco, non ha valore.

Perché la legge protegge il coniuge debole

La ragione di questa rigidità è di tutela. Nel momento della separazione, il coniuge economicamente più fragile è spesso in una posizione di debolezza anche psicologica e contrattuale: potrebbe firmare una rinuncia pur di chiudere in fretta, o sotto la pressione dell’altro. Considerare nulli questi accordi serve proprio a evitare che una scelta fatta in un momento difficile pregiudichi in modo irreversibile chi, magari anni dopo, si troverà in stato di bisogno. È lo stesso principio che ispira l’indisponibilità di molti diritti in materia familiare.

Da non confondere con gli accordi sui figli e sul mantenimento

Va evitato un equivoco: il divieto riguarda la rinuncia o la fissazione preventiva dell’assegno divorzile. Sono invece pienamente leciti gli accordi che, in sede di separazione, regolano il mantenimento attuale del coniuge e dei figli, o che — in sede di divorzio — definiscono di comune accordo le condizioni economiche del momento. Anche i cosiddetti “accordi prematrimoniali”, molto diffusi all’estero, in Italia restano di dubbia validità proprio per questo principio di indisponibilità: vanno quindi maneggiati con grande cautela e con l’assistenza di un professionista.

Per approfondire requisiti e criteri leggi assegno divorzile: requisiti e calcolo e la guida al divorzio. Il divieto è fissato dall’art. 160 del Codice civile.

Se ti è stato proposto un accordo sull’assegno o ne hai firmato uno, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.

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Domande frequenti

Posso rinunciare all’assegno divorzile in sede di separazione?

No. Una rinuncia preventiva è nulla, perché i diritti matrimoniali sono indisponibili (art. 160 c.c.). Potrai comunque chiedere l’assegno al momento del divorzio.

Vale l’accordo sull’assegno firmato prima del divorzio?

No, se fissa in via definitiva o esclude l’assegno divorzile. Le condizioni economiche del divorzio vanno valutate dal giudice al momento del divorzio, non prima.

Si può concordare l’assegno nel divorzio congiunto?

Sì. Nel divorzio congiunto i coniugi possono definire le condizioni economiche, che vengono però sottoposte al controllo del giudice. È diverso da un accordo preventivo.

Una scrittura privata di rinuncia ha qualche valore?

No. Anche se firmata, una rinuncia preventiva all’assegno divorzile è priva di effetti e non vincola né l’ex coniuge né il giudice.

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