Una causa di separazione o divorzio può durare a lungo, ma le esigenze economiche dei figli e del coniuge debole non possono aspettare la sentenza finale. Per questo la legge consente di ottenere il mantenimento già durante il giudizio, attraverso provvedimenti provvisori. Vediamo come funziona.
I provvedimenti provvisori e urgenti
Nella fase iniziale del procedimento, il giudice adotta i cosiddetti provvedimenti provvisori e urgenti nell’interesse dei figli e del coniuge. Con essi vengono disciplinati, fin da subito e in via temporanea, gli aspetti che non possono attendere: l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare e, soprattutto, l’assegno di mantenimento.
Questi provvedimenti sono immediatamente efficaci ed esecutivi: l’assegno fissato in via provvisoria deve essere versato senza attendere la conclusione della causa.
Da quando decorre l’assegno
Un punto di grande importanza pratica riguarda la decorrenza. L’assegno di mantenimento, di regola, decorre dalla domanda, cioè dal momento in cui è stato avviato il procedimento. Questo significa che, anche se il giudice fissa l’importo dopo qualche tempo, il diritto matura fin dalla data della domanda: gli importi relativi al periodo già trascorso sono dovuti come arretrati.
L’importo può cambiare durante la causa
L’assegno fissato in via provvisoria non è definitivo: nel corso del giudizio può essere modificato se emergono nuovi elementi sulla situazione economica delle parti, e sarà la sentenza finale a stabilire l’importo definitivo. Anche dopo la sentenza, come noto, l’assegno potrà essere rivisto in caso di mutamento delle condizioni.
Perché muoversi subito
Proprio perché l’assegno decorre dalla domanda ed è immediatamente esecutivo, è importante non rinviare l’avvio del procedimento quando vi sono esigenze economiche da tutelare. Attendere significa rimandare il momento da cui matura il diritto e prolungare la fase di incertezza.
Per approfondire leggi come si calcola l’assegno di mantenimento e la guida all’assegno di mantenimento. Il riferimento è l’art. 156 del Codice civile.
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Domande frequenti
Si può ottenere il mantenimento prima della sentenza?
Sì. Nella fase iniziale del giudizio il giudice fissa provvedimenti provvisori e urgenti, immediatamente esecutivi, che stabiliscono l’assegno di mantenimento fin da subito.
Da quando decorre l’assegno?
Di regola dalla domanda, cioè dall’avvio del procedimento. Gli importi relativi al periodo già trascorso sono dovuti come arretrati, anche se l’importo è fissato più tardi.
L’assegno provvisorio è definitivo?
No. Può essere modificato durante la causa se emergono nuovi elementi, e l’importo definitivo è stabilito dalla sentenza finale, a sua volta rivedibile in futuro.
Conviene aspettare prima di avviare la causa?
No, se ci sono esigenze economiche. Poiché l’assegno decorre dalla domanda, rinviare significa posticipare il momento da cui matura il diritto al mantenimento.