Quando una coppia presenta elementi di “estraneità” — perché uno o entrambi i coniugi sono stranieri, o perché vivono all’estero — la separazione si complica con una domanda preliminare: quale legge si applica? Quella italiana, quella di un altro Paese? La risposta è regolata da norme europee che, in molti casi, consentono persino di scegliere. Vediamo come funziona.
Il regolamento europeo “Roma III”
Il riferimento principale è il regolamento dell’Unione Europea n. 1259/2010, noto come “Roma III”, che ha semplificato l’individuazione della legge applicabile alle crisi coniugali con elementi internazionali. Il suo scopo è dare certezza: stabilire in modo chiaro quale ordinamento regolerà la separazione o il divorzio, evitando conflitti tra le leggi dei diversi Paesi.
La possibilità di scegliere la legge applicabile
Una delle novità più importanti è che i coniugi possono scegliere d’accordo la legge applicabile alla loro separazione o divorzio, entro un ventaglio di opzioni previste dal regolamento. In genere possono optare per:
- la legge dello Stato di residenza abituale comune al momento dell’accordo;
- la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale comune, se uno dei due vi risiede ancora;
- la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei due coniugi;
- la legge del foro, cioè dello Stato del giudice eventualmente adito.
La scelta deve rispettare requisiti di forma (accordo scritto, datato e firmato) ed è uno strumento prezioso per pianificare in anticipo una separazione internazionale. Il regolamento richiede, in genere, che la dichiarazione sia sottoscritta da entrambi i coniugi e datata, successiva al matrimonio ma anteriore alla crisi, così che le parti scelgano consapevolmente, conoscendo le conseguenze giuridiche e sociali della legge prescelta.
Perché la scelta può convenire: un esempio
Poter scegliere la legge applicabile non è un dettaglio formale: può incidere in modo concreto su tempi e modalità. Si pensi che alcuni ordinamenti consentono di divorziare senza il previo periodo di separazione che invece è richiesto in Italia. Se tra le leggi applicabili al caso concreto figura quella di uno Stato con formalità più snelle, per i coniugi può essere conveniente optare per essa, evitando l’attesa e i passaggi previsti dal diritto italiano. In alcuni Paesi, inoltre, sono ammessi i patti prematrimoniali, che in Italia restano di dubbia validità: la scelta della legge applicabile può aprire anche a queste possibilità. Il senso della disciplina europea è proprio evitare ai coniugi i costi, economici e di tempo, di un divorzio condotto in terra straniera secondo regole a loro sconosciute.
E se non si sceglie?
In mancanza di una scelta, il regolamento individua la legge applicabile attraverso una serie di criteri a cascata: si guarda in primo luogo alla residenza abituale comune dei coniugi; poi, in successione, all’ultima residenza abituale comune (a certe condizioni), alla cittadinanza comune e, infine, allo Stato del giudice adito.
Attenzione alla giurisdizione
Un aspetto da non confondere: la legge applicabile (quale diritto regola la separazione) è cosa diversa dalla giurisdizione (quale giudice è competente). Anche quest’ultima, nei casi internazionali, è regolata da norme europee dedicate. Può accadere, ad esempio, che un giudice italiano sia competente ma debba applicare una legge straniera, o viceversa. Per questo, nelle separazioni con elementi internazionali, è essenziale farsi assistere da chi conosce bene questa materia.
Per il quadro generale della separazione leggi separazione consensuale e giudiziale e su quale tribunale è competente.
Se la tua separazione ha elementi internazionali, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.
Leggi anche
- Separazione consensuale e giudiziale: differenze e come scegliere
- 5 errori da evitare nella separazione
- 5 modi per contenere i costi della separazione
- Addebito della separazione: quando scatta e come evitarlo
- Spese e regime patrimoniale dei coniugi
Domande frequenti
Se mio marito è straniero, quale legge regola la separazione?
Lo stabilisce il regolamento UE 1259/2010: in mancanza di scelta, conta soprattutto la residenza abituale comune. I coniugi possono però scegliere d’accordo la legge applicabile.
Possiamo scegliere quale legge applicare?
Sì, entro le opzioni previste dal regolamento (residenza abituale, cittadinanza, legge del foro), con un accordo scritto, datato e firmato.
Legge applicabile e giudice competente sono la stessa cosa?
No. La legge applicabile stabilisce quale diritto regola la separazione; la giurisdizione stabilisce quale giudice è competente. Possono non coincidere.
Un giudice italiano può applicare una legge straniera?
Sì. Nelle separazioni internazionali può accadere che il giudice competente debba applicare la legge di un altro Stato, secondo le regole europee.