Prima di avviare una separazione, una domanda pratica si impone: a quale tribunale rivolgersi? La questione diventa spinosa quando i coniugi vivono in città diverse o uno dei due si è trasferito. Le regole sono cambiate con la riforma Cartabia: vediamo come funziona la competenza territoriale oggi.
La regola dopo la riforma Cartabia
Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, le regole sul tribunale competente per separazione e divorzio sono confluite nel nuovo rito unificato del processo di famiglia (art. 473-bis.11 del Codice di procedura civile), che ha sostituito la precedente disciplina dell’art. 706 c.p.c.
Il criterio principale tiene conto, in primo luogo, dell’interesse dei figli minori. In presenza di figli minorenni, infatti, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. È una scelta coerente con tutto l’impianto del diritto di famiglia, che mette al centro la tutela dei figli.
Quando non ci sono figli minori
Se non vi sono figli minori, la competenza si determina secondo criteri legati alla residenza o al domicilio: in linea generale è competente il tribunale del luogo di residenza o domicilio della parte convenuta (cioè di chi “subisce” la domanda). In mancanza di riferimenti utili, la legge prevede criteri sussidiari, fino alla possibilità di adire il tribunale del luogo di residenza o domicilio di chi propone la domanda.
Perché è importante individuare il tribunale giusto
Sbagliare il tribunale competente non è un dettaglio: comporta il rischio che la domanda venga dichiarata improponibile davanti a quel giudice, con conseguente perdita di tempo e necessità di riproporre il procedimento davanti all’autorità corretta. Per questo, soprattutto nelle situazioni in cui i coniugi si sono trasferiti o vivono lontani, è importante verificare con attenzione, prima del deposito, quale sia l’ufficio giudiziario competente.
Cosa fare in pratica
- Se ci sono figli minori, individua il tribunale del luogo dove i figli vivono abitualmente.
- Se non ci sono figli minori, parti dalla residenza o dal domicilio del coniuge convenuto.
- In caso di trasferimenti recenti o situazioni dubbie, fatti assistere da un legale per non incorrere in un errore di competenza.
Per orientarti tra le forme di separazione leggi la guida su separazione consensuale e giudiziale e su quando ricorrere alla giudiziale. Il presupposto della separazione è l’art. 151 del Codice civile.
Se non sai a quale tribunale rivolgerti per la tua separazione, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.
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Domande frequenti
Qual è il tribunale competente se ci sono figli minori?
Quello del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. La presenza di figli minorenni sposta il criterio di competenza sulla tutela dei figli.
E se non ci sono figli minori?
In linea generale è competente il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, con criteri sussidiari previsti dalla legge in mancanza di riferimenti.
Cosa succede se sbaglio tribunale?
La domanda rischia di non poter essere esaminata da quel giudice e va riproposta davanti al tribunale competente, con perdita di tempo. Meglio verificare prima del deposito.
Conta dove si è celebrato il matrimonio?
No. Per la separazione conta la residenza abituale dei figli minori o, in loro assenza, la residenza o il domicilio del coniuge convenuto, non il luogo del matrimonio.