La separazione (e il divorzio) davanti all’ufficiale di stato civile è una procedura semplice ed economica: niente avvocati obbligatori, niente tribunale. Per anni, però, si è diffusa la convinzione che fosse possibile solo in assenza di mantenimento. È davvero così? Vediamo cosa prevede la legge e cosa è stato chiarito nel tempo.
Cos’è la separazione “in Comune”
Si tratta della separazione consensuale (o del divorzio) conclusa con un accordo sottoscritto davanti al sindaco, quale ufficiale di stato civile. È una delle vie alternative al tribunale introdotte per snellire le procedure. È riservata alle coppie che hanno raggiunto un’intesa completa e che non hanno figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave.
Il vero limite: nessun trasferimento patrimoniale
La legge pone un limite preciso: l’accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Significa che con questa procedura non si possono prevedere il passaggio di proprietà di un immobile, cessioni di beni o la corresponsione di una somma una tantum a saldo di ogni pretesa.
Da qui era nato l’equivoco secondo cui “in Comune non si può con il mantenimento”: in realtà il divieto riguarda i trasferimenti di patrimonio, non l’assegno periodico.
L’assegno periodico di mantenimento è ammesso
Il punto è stato chiarito espressamente: l’accordo davanti al sindaco può prevedere l’obbligo di versare un assegno periodico di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole. L’assegno mensile, infatti, non è un “trasferimento patrimoniale” vietato, ma una prestazione periodica perfettamente compatibile con questa forma di separazione.
Resta invece escluso tutto ciò che ha natura di attribuzione patrimoniale definitiva, come il versamento in un’unica soluzione o il trasferimento di beni. Per questi casi occorre rivolgersi alle altre vie: la negoziazione assistita dagli avvocati o la procedura in tribunale.
Quando conviene la separazione in Comune
La separazione davanti all’ufficiale di stato civile è la soluzione più rapida ed economica quando: non ci sono figli che richiedono tutela, l’accordo è completo e l’unico aspetto economico è un eventuale assegno periodico. Se invece l’intesa prevede il passaggio della casa o una liquidazione una tantum, oppure se ci sono figli minori, questa strada non è percorribile e bisogna optare per la negoziazione assistita o il ricorso congiunto in tribunale.
Per orientarti tra le diverse procedure leggi la differenza tra separazione consensuale e giudiziale e la guida all’assegno di mantenimento.
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Domande frequenti
Ci si può separare in Comune se c’è un assegno di mantenimento?
Sì. L’accordo davanti all’ufficiale di stato civile può prevedere un assegno periodico di mantenimento. È vietato solo ciò che costituisce trasferimento patrimoniale.
Cosa non si può inserire nell’accordo in Comune?
Non si possono inserire trasferimenti di proprietà di immobili, cessioni di beni o somme una tantum a saldo. Per questi serve la negoziazione assistita o il tribunale.
Si può fare in Comune con figli minori?
No. La procedura è esclusa se ci sono figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave: in quei casi occorre un’altra strada.
Qual è la differenza con la negoziazione assistita?
La negoziazione assistita, con gli avvocati, consente anche trasferimenti patrimoniali e accordi più complessi; la separazione in Comune è più semplice ma limitata all’assegno periodico.