Quando si valuta il diritto all’assegno di mantenimento, non conta solo quanto un coniuge guadagna oggi, ma anche quanto potrebbe realisticamente guadagnare. È il concetto di attitudine al lavoro: la concreta capacità di procurarsi un reddito. Vediamo perché è diventato un criterio centrale e come il giudice lo applica.
Non basta non avere redditi
Per molti anni l’assegno veniva riconosciuto quasi automaticamente al coniuge privo di redditi propri. Oggi non è più così: la giurisprudenza richiede di verificare se il richiedente, oltre a non avere mezzi adeguati, sia anche nell’impossibilità di procurarseli. Chi è in grado di lavorare e di mantenersi, ma sceglie di non farlo, non può pretendere che sia l’altro a provvedere.
Cosa valuta il giudice
Per accertare l’attitudine al lavoro, il giudice considera elementi concreti:
- l’età del coniuge;
- lo stato di salute e l’eventuale presenza di limitazioni;
- la formazione, le qualifiche e le esperienze professionali;
- la situazione del mercato del lavoro nel contesto di riferimento;
- il tempo dedicato alla cura dei figli, soprattutto se piccoli.
Non si tratta quindi di una valutazione astratta (“è giovane, può lavorare”), ma di un giudizio sulla effettiva e concreta possibilità di trovare un’occupazione adeguata.
Il bilanciamento con la cura dei figli
Un aspetto importante riguarda il coniuge che si è dedicato per anni alla famiglia. La rinuncia o la riduzione dell’attività lavorativa per crescere i figli non può essere usata meccanicamente contro chi l’ha compiuta: il giudice tiene conto del tempo necessario per reinserirsi nel mondo del lavoro e dell’impegno di cura ancora in corso. L’attitudine al lavoro, insomma, va valutata realisticamente, non come un automatismo punitivo.
Cosa significa in pratica
Chi chiede il mantenimento ha interesse a dimostrare di essersi attivato nella ricerca di un lavoro senza esito; chi lo contesta cercherà di provare che il coniuge potrebbe lavorare ma non lo fa. Spesso la soluzione equilibrata è un assegno temporaneo, pensato per accompagnare il coniuge debole verso l’autonomia, anziché un sostegno a tempo indeterminato.
Per approfondire leggi come si calcola l’assegno di mantenimento e l’evoluzione verso l’assegno legato all’autosufficienza. Il riferimento è l’art. 156 del Codice civile.
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Domande frequenti
Cos’è l’attitudine al lavoro nel diritto di famiglia?
È la concreta capacità di un coniuge di procurarsi un reddito. Se può lavorare e mantenersi, l’assegno può essere negato o ridotto, anche se al momento non ha redditi propri.
Il coniuge che può lavorare ma non lo fa ha diritto al mantenimento?
Di regola no. Chi è in grado di mantenersi e sceglie di non lavorare non può pretendere l’assegno: il diritto spetta a chi non ha mezzi e non può procurarseli.
La cura dei figli incide sulla valutazione?
Sì. Il tempo dedicato ai figli piccoli e la necessità di reinserirsi nel lavoro dopo anni di dedizione alla famiglia vengono considerati a favore del coniuge che chiede l’assegno.
L’assegno può essere temporaneo?
Sì. Spesso si riconosce un assegno a tempo, pensato per accompagnare il coniuge debole verso l’autosufficienza, anziché un sostegno a tempo indeterminato.